Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare
a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,
induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la
propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un
falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge
attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non
costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la
reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di
onori Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i
segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un
Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una
professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito
ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due
milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o
gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne
onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici,
impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.