PER CHI SI VESTE FALSAMENTE E DA SESSO DIVERSO! Art. 494
Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a sé o ad
altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno
in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui
persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso
stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti
giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto
contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Art.
498 Usurpazione di titoli o di onori Chiunque abusivamente porta
in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o
impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta
una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa
abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la
multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena
soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli,
decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità
inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati
nella disposizione precedente. La condanna importa la
pubblicazione della sentenza.